Definiamo, innanzitutto, chi è un “lavoratore”: ai sensi dell’art. 2 del T.U,, per lavoratore si intende la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Vediamo ora cosa fare e quali certificazioni sono necessarie:

  • Redazione del D.V.R. – Documento di Valutazione dei Rischi
    E’ il documento che deve valutare i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve per identificare le necessarie misure di protezione e prevenzione.

  • Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
    I soggetti che possono essere nominati RSPP all’interno di un’azienda sono: il datore di lavoro*, un dipendente oppure un soggetto esterno. Per svolgere la mansione di RSPP è necessario possedere determinati requisiti e frequentare corsi di formazione specifici.

    *Il datore di lavoro può assumere questo ruolo in base al settore di appartenenza dell’azienda e al numero di lavoratori, come di seguito indicato: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, azienda della pesca fino a 20 lavoratori, altre aziende fino a 200 lavoratori.

  • Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
    Il RLS è portavoce dei dipendenti per tutti i temi riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. Per le aziende con un massimo di 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori. Nelle aziende con più di 15 dipendenti il RLS viene eletto all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU). Se non eletto tra i lavoratori, il RLS va richiesto a livello territoriale. Per poter esercitare efficacemente il ruolo, è necessario uno specifico percorso formativo della durata di 32 ore.

  • Nomina del medico competente
    La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori che svolgono mansioni per le quali nel D.V.R. dell’azienda sono indicati dei rischi professionali.
    E’ necessaria, quindi, la nomina del medico competente che provvede a redigere il Protocollo sanitario o Piano di sorveglianza sanitaria. Secondo l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 le visite che rientrano nel Piano di sorveglianza sanitaria sono:
    • la visita medica preventiva
    • visite mediche periodiche di controllo
    • visite mediche su richiesta del lavoratore
    • visite mediche disposte al cambio di mansione
    • visite mediche prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza superiore a 60 giorni consecutivi
    • visite mediche al termine del rapporto di lavoro, quando previsto dalla legge
  • Gestione emergenze: nomina e formazione della squadra antincendio e primo soccorso
    Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare i lavoratori che andranno a formare la squadra di gestione delle emergenze. Le situazioni nelle quali la squadra interviene sono tipicamente: casi di infortunio, casi di incendio o presunto tale, evacuazione dei locali aziendali in caso di pericolo grave ed immediato. I lavoratori devono essere formati frequentando specifici corsi teorici e pratici.
  • Formazione dei dipendenti
    La parte più importante nella gestione della sicurezza sul lavoro è la formazione del personale (T.U. articoli 36 e 37 e Accordo Stato Regioni)
    Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire adeguata formazione ed informazione ai propri lavoratori mentre i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza disposti dal datore di lavoro.
    In caso di nuovo inserimento, la formazione obbligatoria deve essere effettuata contemporaneamente all’assunzione o, nei casi in cui ciò non sia possibile, deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione.

Quali corsi deve seguire il nuovo lavoratore?

Questi i corsi di base obbligatori:

Formazione generale4 ore (credito permanente)
Formazione specifica rischio basso4 ore (agg.to ogni 5 anni – 6 ore)
Formazione specifica rischio medio8 ore (agg.to ogni 5 anni – 6 ore)
Formazione specifica rischio alto12 ore (agg.to ogni 5 anni – 6 ore)
Il grado di rischio su indicato dipende dal codice ATECO dell’azienda.

I corsi di formazione generale, formazione specifica rischio basso e gli aggiornamenti per tutti i rischi, possono essere svolti anche in modalità e-learning.

La normativa prevede ulteriori corsi obbligatori per destinati alle persone che ricoprono ruoli specifici
(es. Preposti, Dirigenti, oltre ai già citati RLS, RSPP, addetti antincendio e primo soccorso).

A questi corsi di sicurezza dovranno aggiungersi quelli previsti da altre leggi, norme o Accordi, come ad esempio i corsi previsti per l’uso di attrezzature particolari che richiedono specifica abilitazione
(es. conduzione carrelli elevatori, PLE, ecc…).

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29 Apr 2024 | Corsi Slancia, Normativa, Notizie

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