La conversione in Legge del Decreto Legge 146/2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”), ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 81/2008.
Uno degli aspetti più rilevanti è la “responsabilizzazione” della figura del preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.
La figura del preposto è spesso ritenuta poco chiara: cosa vuol dire “preposto” per la sicurezza? Vai alla definizione.
Le modifiche in vigore dal 2021
Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Stiamo parlando del cosiddetto “Decreto Fiscale” (o anche “Fisco Lavoro”), che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08, il ben noto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.
Le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08, sono entrate in vigore insieme alle disposizioni della Legge 215/2021, cioè dal 21/12/2021. Quelle che coinvolgono la figura del preposto per la sicurezza, riguardano principalmente i seguenti articoli:
- Art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”
- Art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”
- Art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”
Designazione del preposto: un nuovo obbligo per il Datore di Lavoro
A seguito delle modifiche all’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” e all’introduzione nel comma 1 della lettera b-bis), il Datore di Lavoro ha il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Le modifiche al Decreto si spingono oltre e richiamano all’art. 26 per lo svolgimento di attività in regime di appalto la necessità del Datore di Lavoro di indicare al Datore di Lavoro Committente anche i nominativi dei Preposti alle attività in appalto o subappalto.
Come fare la nomina del preposto?
Pertanto ora l’individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, ma il testo normativo non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione.
Sicuramente la nomina dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del Preposto dell’incarico attribuitogli, indicando:
- Le generalità del preposto;
- I compiti attribuiti e relativi poteri;
- La data di nomina;
- la firma di accettazione dell’incarico da parte del preposto.
Sanzioni per la mancata nomina del preposto
Tra le modifiche troviamo inoltre che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis), ovvero l’individuazione del Preposto, ma anche in relazione dell’art. 26 comma 8-bis, l’indicazione al Datore di Lavoro Committente del personale che svolge il ruolo di Preposto.
La formazione del preposto
Il DL 146/2021 introduce delle novità anche per quanto riguarda la formazione del preposto. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovrà adottare un nuovo accordo nel quale accorpare e rivisitare gli accordi attuativi del TUS in materia di formazione sulla sicurezza.
In riferimento alla formazione del preposto, seguendo la logica del “rafforzamento” e responsabilizzazione del suo ruolo, si prevede che essa debba essere svolta interamente in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque ogni qual volta ci sia la necessità in ragione dell’evoluzione dei rischi o dell’insorgere di nuovi.
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