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Cosa vuol dire “Preposto” per la Sicurezza?

La figura del preposto è spesso ritenuta poco chiara: definiamo cosa vuol dire essere “preposto” per la sicurezza in azienda.

La definizione della normativa

Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro definisce “preposto”:

<< Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. >>

Il preposto è quindi un lavoratore che riveste una posizione sovraordinata rispetto agli altri lavoratori (non per sole questioni contrattuali), tale da consentirgli di sovrintendere alle attività lavorative degli altri lavoratori e controllarne la corretta esecuzione.

Quali attività svolge un preposto?

Il ruolo di preposto viene definito formalmente dal momento in cui al lavoratore vengano assegnati doveri propri individuati dall’art. 19 d-Lgs.n.81/2008 ovvero:

  • Obbligo di controllo
  • Obbligo di vigilanza
  • Obbligo di segnalazione.

Nello specifico il preposto:

  • Sovrintende e vigila che i lavoratori rispettino le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e che usino correttamente attrezzature di lavoro e DPI. Interviene e informa i propri superiori in caso di inosservanza.
  • Verifica che solo lavoratori adeguatamente preparati svolgano attività pericolose o entrino in aree a rischio grave e specifico;
  • In caso di rischio grave ed immediato, si attiva affinché i lavoratori abbandonino il luogo di lavoro rispettando le procedure previste;
  • Informa tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • Si astiene dal chiedere ai lavoratori di riprendere le attività se la situazione di pericolo grave e immediato persiste;
  • Segnala ai propri superiori qualunque anomalia o pericolo di cui venga a conoscenza.

La nomina

La presenza del preposto in azienda non è sempre obbligatorio (fatto salvo alcune eccezioni).

Incaricare ufficialmente un preposto per la sicurezza è dunque una facoltà del datore di lavoro, che in quel caso deve procedere con una specifica lettera di nomina.

Tale incarico deve essere formalizzato anche a livello contrattuale.

Comunemente, il ruolo di preposto ricade sulle figure di caporeparto, capoufficio, capocantiere e simili.

Viene definito preposto “di fatto” chi svolge concretamente il ruolo tipico del preposto, senza però aver ricevuto una nomina ufficiale.

La formazione

L’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 parla di una “formazione particolare aggiuntiva per il preposto”, così come definita dall’art.2 del D.Lgs.n. 81/08.

Si tratta infatti di una formazione che comprende quella per i lavoratori (Formazione Generale + Formazione Specifica) e che viene integrata da una formazione particolare della durata minima di 8 ore.

Nella scheda del corso per preposti è possibile visualizzare tutti i contenuti della formazione e le prossime date a catalogo.

Si ricorda che la formazione per preposti prevede un aggiornamento quinquennale di 6 ore, eventualmente erogabile anche in modalità e-learning. Per il corso base, questa modalità può essere utilizzata solo parzialmente.

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27 Ott 2021 | Corsi Slancia, Normativa

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