La figura del preposto è spesso ritenuta poco chiara: definiamo cosa vuol dire essere “preposto” per la sicurezza in azienda.
La definizione della normativa
Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro definisce “preposto”:
<< Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. >>
Il preposto è quindi un lavoratore che riveste una posizione sovraordinata rispetto agli altri lavoratori (non per sole questioni contrattuali), tale da consentirgli di sovrintendere alle attività lavorative degli altri lavoratori e controllarne la corretta esecuzione.
Quali attività svolge un preposto?
Il ruolo di preposto viene definito formalmente dal momento in cui al lavoratore vengano assegnati doveri propri individuati dall’art. 19 d-Lgs.n.81/2008 ovvero:
- Obbligo di controllo
- Obbligo di vigilanza
- Obbligo di segnalazione.
Nello specifico il preposto:
- Sovrintende e vigila che i lavoratori rispettino le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e che usino correttamente attrezzature di lavoro e DPI. Interviene e informa i propri superiori in caso di inosservanza.
- Verifica che solo lavoratori adeguatamente preparati svolgano attività pericolose o entrino in aree a rischio grave e specifico;
- In caso di rischio grave ed immediato, si attiva affinché i lavoratori abbandonino il luogo di lavoro rispettando le procedure previste;
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
- Si astiene dal chiedere ai lavoratori di riprendere le attività se la situazione di pericolo grave e immediato persiste;
- Segnala ai propri superiori qualunque anomalia o pericolo di cui venga a conoscenza.
La nomina
La presenza del preposto in azienda non è sempre obbligatorio (fatto salvo alcune eccezioni).
Incaricare ufficialmente un preposto per la sicurezza è dunque una facoltà del datore di lavoro, che in quel caso deve procedere con una specifica lettera di nomina.
Tale incarico deve essere formalizzato anche a livello contrattuale.
Comunemente, il ruolo di preposto ricade sulle figure di caporeparto, capoufficio, capocantiere e simili.
Viene definito preposto “di fatto” chi svolge concretamente il ruolo tipico del preposto, senza però aver ricevuto una nomina ufficiale.
La formazione
L’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 parla di una “formazione particolare aggiuntiva per il preposto”, così come definita dall’art.2 del D.Lgs.n. 81/08.
Si tratta infatti di una formazione che comprende quella per i lavoratori (Formazione Generale + Formazione Specifica) e che viene integrata da una formazione particolare della durata minima di 8 ore.
Nella scheda del corso per preposti è possibile visualizzare tutti i contenuti della formazione e le prossime date a catalogo.
Si ricorda che la formazione per preposti prevede un aggiornamento quinquennale di 6 ore, eventualmente erogabile anche in modalità e-learning. Per il corso base, questa modalità può essere utilizzata solo parzialmente.