Può accadere che un lavoratore neoassunto presenti attestati di formazione rilasciati da enti non immediatamente riconoscibili.
In altri casi, può sorgere l’esigenza di verificare se la formazione indicata in un attestato già in possesso dell’azienda sia ancora valida, completa e coerente con la mansione o l’attività effettivamente svolta dal lavoratore.
Si tratta di situazioni tutt’altro che marginali: la verifica della conformità degli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un passaggio fondamentale per il datore di lavoro, sia ai fini della corretta gestione degli obblighi normativi, sia per ridurre il rischio di contestazioni in caso di controllo ispettivo o di infortunio.
Di seguito riportiamo tre accorgimenti operativi che consentono di valutare in modo preliminare la validità di un attestato di formazione.
3 mosse per capire se un attestato è conforme:
Tutti gli attestati relativi alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono contenere specifici elementi minimi, così come definiti dalla normativa vigente.
In base all’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, ai partecipanti ai corsi di formazione iniziale e di aggiornamento che abbiano regolarmente frequentato il percorso formativo e superato la verifica finale dell’apprendimento, il soggetto formatore è tenuto a rilasciare un attestato unico per ciascun corso, contenente i seguenti dati minimi obbligatori:
– denominazione del soggetto formatore;
– dati anagrafici del corsista (nome, cognome, codice fiscale);
– tipologia di corso, con esplicito riferimento normativo e durata complessiva;
– modalità di erogazione della formazione (aula, videoconferenza, e-learning, blended);
– firma del legale rappresentante del soggetto formatore o di un suo incaricato (preferibilmente in formato digitale);
data e luogo di rilascio.
In molti casi l’attestato riporta anche un numero di protocollo interno, un ID univoco o il codice identificativo del corso. Sebbene non obbligatori, questi elementi facilitano la tracciabilità del percorso formativo.
L’assenza evidente di uno o più requisiti minimi può costituire un indice di non conformità dell’attestato rispetto alla normativa vigente.
L’attestato di formazione è un documento personale con rilevanza legale.
Di conseguenza, tutte le informazioni in esso contenute devono essere corrette, complete e verificabili.
Deve essere possibile identificare in modo univoco:
– il soggetto formatore,
– il lavoratore/corsista, i cui dati anagrafici devono risultare esatti.
In presenza di errori materiali o imprecisioni, è possibile richiedere la rettifica direttamente all’ente che ha erogato la formazione.
A questo proposito, si ricorda che l’articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR stabilisce il diritto dell’interessato ad ottenere copia dei propri dati personali oggetto di trattamento. Pertanto, il lavoratore ha sempre diritto a richiedere copia dell’attestato sia al datore di lavoro sia al soggetto formatore.
Gli attestati e il fascicolo del corsista devono essere conservati dal soggetto formatore per un periodo minimo di 10 anni, come previsto dalla normativa di riferimento.
Un ulteriore aspetto da non trascurare riguarda la normativa di riferimento indicata nell’attestato.
È necessario verificare che:
– il riferimento normativo sia coerente con la tipologia di corso svolto;
– la normativa citata fosse effettivamente vigente al momento del rilascio dell’attestato.
Riferimenti normativi incompleti, errati o superati possono incidere sulla validità formale dell’attestato e, di conseguenza, sulla corretta assoluzione degli obblighi formativi del datore di lavoro.
Attestati di formazione: cartacei o digitali?
Gli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere rilasciati in formato cartaceo o digitale.
Dal gennaio 2020, Slancia rilascia i propri attestati esclusivamente in formato digitale, sottoscritti con firma digitale CAdES (.p7m).
La firma digitale garantisce:
- l’integrità del documento;
- l’autenticità del sottoscrittore;
- la non modificabilità del contenuto nel tempo.
Si precisa inoltre che tesserini o patentini, spesso associati ai corsi di abilitazione all’uso di specifiche attrezzature (ad esempio carrelli elevatori), non sostituiscono l’attestato di formazione e non hanno, da soli, valore equivalente.
Hai dubbi sulla validità degli attestati in tuo possesso?
Il team di Slancia è a disposizione per supportarti nella valutazione della documentazione formativa, nell’analisi degli obblighi normativi applicabili e nella progettazione di percorsi formativi conformi alle esigenze aziendali.
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