Le aziende che organizzano la propria forza lavoro in turni e/o in squadre (es. per cantieri, distacchi, ecc…) devono prevedere, per ogni turno di lavoro, la presenza di componenti della squadra di gestione delle emergenze.
Le principali squadre di emergenza sono la squadra antincendio, deputata alla prevenzione e alla lotta antincendio, e la squadra di primo soccorso, che ha il compito di intervenire nei casi di infortuni improvvisi e imprevisti.
I membri delle squadre di emergenza sono dei lavoratori appositamente formati ed addestrati per saper gestire nel modo corretto le emergenze, innanzitutto evitando che la situazione si aggravi ulteriormente, e poi tentando ove possibile di limitare i danni alle persone coinvolte.
I lavoratori addetti alle squadre di emergenza vengono individuati e nominati dal datore di lavoro tra i suoi dipendenti, in base alla loro disponibilità e alle loro specifiche qualità. Nominare gli addetti alle emergenze è un obbligo per il datore di lavoro, così come è obbligatorio per i lavoratori designati non sottrarsi al loro incarico.
I lavoratori individuati devono essere formati frequentando specifici corsi teorici e pratici. La normativa vigente non definisce il numero preciso di addetti da nominare ma spetta al datore di lavoro determinarlo tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda.
I corsi di primo soccorso sono strutturati in base alla classificazione delle aziende riportata nel D.M. 388/03 (per determinare il gruppo di appartenenza è necessario, sulla base del codice tariffa INAIL, identificare il corrispondente indice di inabilità – reperibile sul sito INAIL).
Di seguito l’elenco dei corsi previsti e relativa durata:
Corso primo soccorso aziende gruppo A | 16 ore |
Corso primo soccorso aziende gruppo B/C | 12 ore |
L’attività formativa ha validità triennale. Al termine di tale scadenza, è necessario procedere con l’aggiornamento (Corso Primo Soccorso Aziende Gruppo A aggiornamento – Corso Primo Soccorso Aziende Gruppo B/C aggiornamento)
Il D.M. 2/9/21 (abroga e sostituisce il D.M. 10/3/98) ha introdotto, invece, nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio ed ha definito le fattispecie di attività che richiedono la formazione antincendio come sotto indicato:
Corso prevenzione incendi livello 1 (ex rischio basso) | 4 ore |
Corso prevenzione incendi livello 2 (ex rischio medio) | 8 ore |
Corso prevenzione incendi livello 3 (ex rischio alto) | 16 ore |
I corsi “prevenzione incendi” richiedono un aggiornamento periodico ogni 5 anni (Prevenzione Incendi Livello 1 aggiornamento – Prevenzione Incendi Livello 2 aggiornamento – Prevenzione Incendi Livello 3 aggiornamento).
E’ opportuno, infine, che per ogni turno di lavoro/squadra sia presente la figura di un preposto.
Il preposto è una persona che sovrintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori, garantisce che le direttive ricevute dal datore di lavoro vengano rispettate e ne controlla la corretta esecuzione.
Il preposto assume, quindi, il ruolo di garante della sicurezza e della salute degli altri lavoratori. Come per ogni altra figura chiave sulla sicurezza, anche il preposto deve ricevere una adeguata formazione (art. 37 D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) => Scopri il corso per PREPOSTO