Nel momento in cui studentesse e studenti entrano in azienda in occasione di periodi di stage o alternanza scuola-lavoro, per la normativa sulla sicurezza diventano di fatto equiparabili a lavoratori a tutti gli effetti, con relative tutele e anche obblighi formativi.

Chi è il Lavoratore per il T.U.?

Il Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 all’articolo 2, comma 1, lett. a), definisce “lavoratore”:

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato […] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro […]”.

Con queste premesse, è facile intuire che anche il tirocinante è considerato a tutti gli effetti un lavoratore.

Il datore di lavoro è tenuto, pertanto, ad osservare tutti quegli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori al fine di garantire la loro salute e sicurezza. È in particolare tenuto ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Tirocinanti: Quale Formazione sulla Sicurezza?

Agli stagisti ed ai tirocinanti in alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti del 21/12/2011, deve pertanto essere impartita:

  • Una formazione generale della durata di 4 ore (anche in modalità e-learning);
  • Una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della fascia di rischio: basso, medio o alto.

A Chi Spetta l’Onere della Formazione sulla Sicurezza degli Studenti

Il Decreto 3 novembre 2017, n. 195 , riporta il “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.

Il Regolamento, pubblicato sulla GU serie ufficiale n.297 del 21-12-2017 ed entrato in vigore con provvedimento del 05/01/2018, prevede che:

“gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti”.

La normativa vigente, quindi, salvo diversi accordi in sede di convenzione, prevede che la formazione generale sia erogata a carico della struttura scolastica mentre il modulo di formazione specifica resta a carico dell’azienda ospitante.

Alcuni Passaggi che un’Azienda dovrebbe Ricordare

Per concludere, riportiamo di seguito alcuni aspetti fondamentali che l’azienda ospitante dovrebbe ricordare quando coinvolta in progetti di stage o alternanza scuola-lavoro:

  • Il servizio di prevenzione e protezione deve essere informato dell’attivazione dei tirocini;
  • Deve essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi, tenendo conto di questa specificità e impostando le adeguate misure di prevenzione e protezione;
  • Deve essere verificato il fabbisogno formativo dei tirocinanti: la parte specifica deve essere erogata dall’azienda (sulla base dei rischi che il tirocinante incontra nello svolgere le proprie mansioni), completando l’eventuale parte generale svolta dalla scuola (se questa non ha provveduto, deve essere svolta dall’azienda);
  • Se le mansioni dei tirocinanti lo prevedono, il medico competente deve effettuare la sorveglianza sanitaria, eventualmente contattando il medico della scuola (se questi ha elaborato le cartelle sanitarie di rischio).

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16 Feb 2023 | Corsi Slancia, Normativa

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