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Formazione Carroponte: come Gestire la Formazione Pregressa e gli Obblighi dopo l’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (ASR 2025) ha ridefinito in modo puntuale contenuti e durata minima dei corsi per i lavoratori addetti alla conduzione di carriponte.

Per chi gestisce la formazione in azienda questo significa una cosa molto concreta: fare ordine tra i corsi già svolti dai lavoratori e pianificare correttamente i prossimi passi, evitando errori che possono avere conseguenze operative e sanzionatorie.

Formazione pregressa: quando è riconoscibile

Nella Parte VII, punto 2 dell’ASR 2025 si trova il riferimento alla conformità della formazione pregressa:

I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, (ndr: macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.

Cosa significa in pratica per l’azienda?

  • Non conta la durata del corso pregresso, ma la conformità dei contenuti all’ASR 2025;
  • la verifica è possibile solo se sull’attestato è riportato in modo chiaro e dettagliato il programma del corso;
  • in assenza di queste informazioni, non è possibile dimostrare la conformità.

In sintesi, la formazione è riconoscibile solo se svolta prima del 24/05/2025 e non oltre i 10 anni, a condizione che sia documentabile la sua conformità ai contenuti del nuovo Accordo.

Obbligo di aggiornamento: attenzione alle scadenze

Il nuovo Accordo prevede un aggiornamento obbligatorio per carriponte ogni 5 anni, valido anche per:

  • corsi precedenti al 2025;
  • corsi riconosciuti come formazione pregressa.

Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Questo passaggio normativo impone di prestare molta attenzione alle scadenze della formazione, poiché:

  • la funzione non può essere esercitata senza l’aggiornamento;
  • se l’aggiornamento manca (entro i 10 anni), il credito formativo non si perde;
  • una volta completato l’aggiornamento, il lavoratore può tornare a operare, anche se in ritardo.

Come gestire correttamente il “passato”
(e pianificare il futuro)

In questa fase di transizione, il consiglio operativo è seguire un processo strutturato.

1. Mappare tutti i corsi effettuati selezionando:

  • corsi più vecchi di 10 anni;
  • corsi mai aggiornati;
  • corsi senza prova pratica.

In questi casi è necessario ripartire con il corso di prima formazione per addetti al carroponte da 10 ore, come previsto dall’ASR 2025.

2. Valutare i contenuti dei corsi restanti, dividendoli in due gruppi:

  • Corsi conformi ASR 2025, ovvero prima formazione o aggiornamenti con contenuti allineati);
  • Corsi NON conformi ASR 2025, con contenuti incompleti o non verificabili per i quali sarà necessaria prima formazione da 10 ore.

3. Per i corsi conformi: verificare la data!

  • Se erogati da oltre 5 anni: aggiornamento immediato da 4 ore;
  • se erogati da meno di 5 anni: aggiornamento entro i 5 anni dalla data del corso.
In questo articolo parliamo di: attrezzature | carroponte | formazione
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