L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (ASR 2025) ha ridefinito in modo puntuale contenuti e durata minima dei corsi per i lavoratori addetti alla conduzione di carriponte.
Per chi gestisce la formazione in azienda questo significa una cosa molto concreta: fare ordine tra i corsi già svolti dai lavoratori e pianificare correttamente i prossimi passi, evitando errori che possono avere conseguenze operative e sanzionatorie.
Formazione pregressa: quando è riconoscibile
Nella Parte VII, punto 2 dell’ASR 2025 si trova il riferimento alla conformità della formazione pregressa:
I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, (ndr: macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.
Cosa significa in pratica per l’azienda?
- Non conta la durata del corso pregresso, ma la conformità dei contenuti all’ASR 2025;
- la verifica è possibile solo se sull’attestato è riportato in modo chiaro e dettagliato il programma del corso;
- in assenza di queste informazioni, non è possibile dimostrare la conformità.
In sintesi, la formazione è riconoscibile solo se svolta prima del 24/05/2025 e non oltre i 10 anni, a condizione che sia documentabile la sua conformità ai contenuti del nuovo Accordo.
Obbligo di aggiornamento: attenzione alle scadenze
Il nuovo Accordo prevede un aggiornamento obbligatorio per carriponte ogni 5 anni, valido anche per:
- corsi precedenti al 2025;
- corsi riconosciuti come formazione pregressa.
Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.
L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Questo passaggio normativo impone di prestare molta attenzione alle scadenze della formazione, poiché:
- la funzione non può essere esercitata senza l’aggiornamento;
- se l’aggiornamento manca (entro i 10 anni), il credito formativo non si perde;
- una volta completato l’aggiornamento, il lavoratore può tornare a operare, anche se in ritardo.
Come gestire correttamente il “passato”
(e pianificare il futuro)
In questa fase di transizione, il consiglio operativo è seguire un processo strutturato.
1. Mappare tutti i corsi effettuati selezionando:
- corsi più vecchi di 10 anni;
- corsi mai aggiornati;
- corsi senza prova pratica.
In questi casi è necessario ripartire con il corso di prima formazione per addetti al carroponte da 10 ore, come previsto dall’ASR 2025.
2. Valutare i contenuti dei corsi restanti, dividendoli in due gruppi:
- Corsi conformi ASR 2025, ovvero prima formazione o aggiornamenti con contenuti allineati);
- Corsi NON conformi ASR 2025, con contenuti incompleti o non verificabili per i quali sarà necessaria prima formazione da 10 ore.
3. Per i corsi conformi: verificare la data!
- Se erogati da oltre 5 anni: aggiornamento immediato da 4 ore;
- se erogati da meno di 5 anni: aggiornamento entro i 5 anni dalla data del corso.

