Nel mese di agosto è stato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.”
Campo di applicazione
Le norme tecniche presenti nell’Allegato I del DM 26 luglio 2022, pongono specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti/impianti di stoccaggio rifiuti e centri di raccolta.
La nuova Regola Tecnica Verticale in Allegato 1 si applica agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti ed ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3000 metri quadri. Sono esclusi:
- Stabilimenti e impianti di stoccaggio di rifiuti inerti e radioattivi;
- Depositi temporanei come definiti nella parte IV del Dlgs n.152/2006.
Quale formazione antincendio è richiesta per gli operatori?
Per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio e, in particolare, della formazione da riservare agli addetti alla squadra di emergenza, la norma prevede che “la formazione degli addetti antincendio deve essere per rischio incendio elevato con conseguimento di idoneità tecnica“.
Prevenzione Incendi Livello 3
L’entrata in vigore del decreto è fissata per il 9 Novembre 2022, mentre il termine di adeguamento per le attività esistenti è di 5 anni dall’entrata in vigore (9 Novembre 2027).
Altre novità sulla formazione antincendio
Ricordiamo infine che il 04 ottobre 2022 entrerà in vigore per le aziende un’altra norma che riguarda l’antincendio: il D.M. 2/9/21 sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/10/21.
Per approfondire tutte le principali novità sulla formazione degli addetti antincendio ti suggerisco questo articolo: Nuovo Decreto sulla Sicurezza Antincendio 2/9/2021 – Come Cambia la Formazione.