Il D.M. 2/9/21 sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/10/21, rinnova lo storico D.M. 10/3/98, ossia il riferimento legislativo che da più di vent’anni viene utilizzato per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell’emergenza nelle aziende.

Per approfondire tutte le principali novità sulla formazione degli addetti antincendio ti suggerisco questo articolo: Nuovo Decreto sulla Sicurezza Antincendio 2/9/2021 – Come Cambia la Formazione.

FAQ

1. Il “nuovo” decreto entrerà in vigore a partire dal 04/10/22: ma cosa accade nel periodo transitorio?


In materia di antincendio, continua ad applicarsi sino a tale data la normativa vigente in materia, cioè il DM 10 marzo 1998.

2. I corsi di formazione per addetti antincendio organizzati e svolti secondo il “vecchio” D.M. 10/3/98 rimangono comunque validi?


Si. Il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.

Pertanto, fino al 4/4/23 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le “vecchie” regole previste dal D.M. 10/3/98.

3. Quando devo procedere all’aggiornamento della formazione?

Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:

entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione: fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

entro il 4/10/23 , cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto: se alla data del 5/10/22 il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni.

4. Posso fare l’aggiornamento in videoconferenza? E in e-learning?

L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative compresa la formazione a distanza di tipo sincrono o videoconferenza. Resta quindi impossibile procedere con la modalità formativa asincrona dell’e-learning.

5. Nei corsi di aggiornamento, è prevista una prova pratica in presenza?

Si. Il D.M. 2/9/21 introduce l’obbligo di esercitazioni pratiche, anche nel livello 1 (attuale basso rischio).

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22 Mar 2022 | Normativa, Notizie

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