La presenza di lavoratori stranieri nelle aziende italiane è una realtà sempre più diffusa e, con essa, cresce l’attenzione verso un aspetto fondamentale della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro: la comprensione della lingua in cui vengono erogati i corsi.
La normativa è chiara: la formazione non può limitarsi a un adempimento formale. Per essere efficace e conforme al D.Lgs. 81/2008, deve essere realmente compresa dal lavoratore.
Il quadro normativo
L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la formazione dei lavoratori deve essere adeguata e sufficiente. Questo principio non riguarda soltanto i contenuti e la durata del percorso formativo, ma anche la capacità del lavoratore di comprenderne le informazioni.
Lo stesso concetto è richiamato dall’art. 36 del Decreto, dedicato all’informazione dei lavoratori, che prevede espressamente, nel caso di lavoratori immigrati, una verifica preventiva della comprensione della lingua utilizzata.
A rafforzare questo principio interviene il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che affronta in modo specifico la formazione dei lavoratori stranieri. Il documento stabilisce che i corsi debbano essere organizzati dopo aver verificato la lingua veicolare più idonea e adottando modalità che garantiscano l’effettiva comprensione dei contenuti.
Ne consegue che il rilascio dell’attestato, da solo, non è sufficiente a dimostrare l’adempimento dell’obbligo formativo se il lavoratore non ha realmente compreso quanto illustrato durante il corso.
Chi deve verificare la comprensione linguistica?
L’obbligo di garantire una formazione efficace ricade innanzitutto sul datore di lavoro, che deve assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione adeguata alle proprie esigenze, comprese quelle linguistiche.
Anche il soggetto formatore ha un ruolo determinante. Nella fase di progettazione del corso è infatti chiamato a collaborare con l’azienda per valutare le caratteristiche dei partecipanti e individuare le modalità formative più appropriate.
Si tratta quindi di una responsabilità condivisa. Se il lavoratore non comprende la lingua utilizzata durante la formazione, il percorso potrebbe essere considerato non conforme ai requisiti dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, con possibili conseguenze in sede ispettiva.
Le soluzioni organizzative previste dalla normativa
La modalità di erogazione della formazione deve essere scelta in funzione delle caratteristiche linguistiche dei lavoratori e dell’organizzazione aziendale.
- FORMAZIONE NELLA LINGUA DEI PARTECIPANTI
La soluzione più efficace consiste nell’organizzare il corso direttamente nella lingua parlata dai lavoratori.
Quando è possibile creare gruppi linguistici omogenei, anche con pochi partecipanti, il corso può essere svolto da un docente che utilizza quella lingua oppure con il supporto di un interprete.
L’Accordo Stato-Regioni prevede esclusivamente un limite massimo di trenta partecipanti per aula e non stabilisce alcun numero minimo per l’attivazione del corso. - TRADUZIONE DURANTE LA VIDEOCONFERENZA SINCRONA
Un’altra soluzione consiste nell’affiancare al docente un traduttore durante la formazione in videoconferenza sincrona.
Questa modalità è pienamente compatibile con la normativa, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni, tra cui:
– una postazione individuale per ciascun partecipante;
– il controllo delle presenze;
– la possibilità di interazione tra docente, traduttore e lavoratori;
– lo svolgimento della verifica finale dell’apprendimento in modalità sincrona.
È invece opportuno evitare modalità organizzative che non rispettano tali requisiti, come la partecipazione di più lavoratori riuniti davanti a un unico computer con un interprete presente nella stessa stanza. - FORMAZIONE IN PRESENZA CON MEDIATORE LINGUISTICO
Quando il numero di lavoratori appartenenti allo stesso gruppo linguistico è molto ridotto o non è possibile organizzare una traduzione efficace in videoconferenza, la soluzione più indicata rimane la formazione in presenza con il supporto di un mediatore linguistico.
Questa modalità consente un’interazione diretta tra docente e partecipanti, facilitando la comprensione dei contenuti e la verifica dell’apprendimento.
Traduzione automatica: un supporto, non una garanzia
Le piattaforme che utilizzano sistemi di traduzione automatica in tempo reale rappresentano un’interessante opportunità per agevolare la comunicazione durante i corsi.
Tuttavia, il loro utilizzo non esonera il datore di lavoro e il soggetto formatore dall’obbligo di garantire e dimostrare l’effettiva comprensione dei contenuti da parte dei lavoratori.
La normativa non vieta l’impiego di questi strumenti, ma l’Accordo Stato-Regioni richiama espressamente il ricorso a traduttori o mediatori linguistici come modalità idonee a garantire una formazione realmente efficace. Per questo motivo, affidarsi esclusivamente alla traduzione automatica potrebbe esporre l’azienda a contestazioni in caso di verifiche ispettive.
L’importanza della documentazione
Oltre alla scelta della modalità formativa più appropriata, è fondamentale predisporre un adeguato apparato documentale.
Documentare la verifica della comprensione linguistica, le modalità organizzative adottate, l’eventuale presenza di interpreti o mediatori e gli esiti delle verifiche finali consente di dimostrare la correttezza del percorso formativo e la conformità agli obblighi di legge.
In conclusione: garantire la comprensione dei contenuti formativi da parte dei lavoratori stranieri non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma costituisce un elemento essenziale per l’efficacia della prevenzione.
Una corretta progettazione della formazione, supportata da strumenti organizzativi adeguati e da un’attenta gestione documentale, permette alle aziende di rispettare il quadro normativo vigente e di assicurare che ogni lavoratore acquisisca realmente le competenze necessarie per operare in sicurezza.

