Dopo anni di attesa e rinvii, il 17 aprile 2025 è stato finalmente approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il CSR 59/2025.
Un passo fondamentale, atteso sin dalla legge n. 215/2021 che aveva stabilito la necessità di unificare e aggiornare tutti gli accordi preesistenti.
Il nuovo Accordo è stato definito “unico” perché integra, modifica e sostituisce i precedenti testi normativi che regolavano la formazione per diverse figure della sicurezza sul lavoro.
Cosa cambia con il CSR 59/2025?
Unificazione degli Accordi Precedenti
Il CSR 59/2025 accorpa e supera gli accordi precedenti, che erano spesso frammentati e poco armonizzati:
- Accordo 2011 sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti
- Accordo 2011 per il Datore di lavoro RSPP
- Linee applicative degli accordi del 2011
- Accordo 2012 su attrezzature
- Accordo 2016 per la formazione di RSPP/ASPP
Unificando questi riferimenti, il nuovo accordo punta a rendere il sistema formativo più coerente, organico e aggiornato rispetto all’evoluzione normativa e tecnica del mondo del lavoro.
Le Figure Interessate
Il nuovo accordo disciplina i percorsi formativi per:
- Lavoratori
- Preposti
- Dirigenti
- Datori di lavoro (sia che svolgano o meno il ruolo di RSPP)
- RSPP e ASPP
- Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri.
Viene introdotto un percorso formativo obbligatorio per i Datori di lavoro che non svolgono direttamente i compiti di RSPP – una novità importante che colma un vuoto normativo
Inoltre, vengono finalmente definiti contenuti e durata della formazione per lavoratori e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati, ambiti finora mai regolati in dettaglio.
Formazione per Attrezzature: Nuove Abilitazioni Obbligatorie
Il CSR 59/2025 amplia l’elenco delle attrezzature per le quali è necessaria una specifica abilitazione. Oltre a quanto previsto nell’accordo del 2012, diventano obbligatorie le abilitazioni per:
- Macchina agricola raccoglifrutta
- Caricatore per la movimentazione dei materiali (CMM)
- Carroponte
Un aggiornamento importante per chi opera in settori agricoli, logistici e industriali.
Cosa Non Rientra nel Nuovo Accordo
Non sono compresi nel CSR 59/2025 i percorsi formativi relativi a:
- RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
- Addetto antincendio
- Addetto al primo soccorso
- Addetto ai lavori in quota, come il montaggio/smontaggio di ponteggi o i lavori su fune
Inoltre, l’accordo non entra nel merito delle attività di informazione (art. 36) e addestramento pratico (art. 37, comma 5), che restano obblighi separati previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Quando Entra in Vigore?
Il nuovo accordo diventa operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tuttavia, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo gli accordi precedenti, ormai abrogati.
Il CSR 59/2025 rappresenta un cambiamento significativo nel panorama della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per aziende, enti formativi e consulenti, è il momento di aggiornare i piani formativi, i materiali didattici e le competenze dei formatori.
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