La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro ha introdotto nel 2022 nuovi obblighi in materia di formazione e sanzioni più rigide rispetto al passato.
È atteso entro il 30 giugno p.v. il nuovo Accordo Stato-Regioni che ne indichi i dettagli per l’attuazione: verrà rispettato questo termine?
Le novità introdotte per la formazione
La legge n. 215/2021 di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) modifica il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (TULS) introducendo una serie di innovazioni con ricadute immediate anche per l’attività formativa.
Nello specifico queste novità riguardano:
– L’introduzione della formazione obbligatoria del datore di lavoro
– La modifica della definizione di “addestramento” con la previsione di un registro delle azioni
– L’introduzione di nuovi obblighi quali la nomina formale e l’aggiornamento biennale della formazione del preposto
Perché serve un nuovo Accordo Stato-Regioni
La Legge 215/2021 specifica anche che “entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Ad oggi, non ci sono garanzie che saranno rispettati i termini per l’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni entro il mese di giugno 2022.
Cosa succede se manca l’Accordo?
Cosa succede nel frattempo? Come viene regolamentata la formazione di preposti e datori di lavoro?
In assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni si continuerà ad applicare l’Accordo vigente: non ci saranno quindi variazioni nei contenuti e nelle periodicità indicate.
La data del 30 giugno, essendo meramente indicativa, non implica in alcun modo l’entrata in vigore di obblighi la cui vigenza è legata al nuovo accordo.
Per esempio, l’obbligo di aggiornamento biennale e di formazione in presenza per i preposti, secondo la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2022, decorre dal nuovo accordo Stato Regioni che ne definisce le modalità, e non dal 30 di giugno. Pertanto, i preposti continueranno ad essere formati secondo le modalità espresse dall’ASR 221/2011 fino ad entrata in vigore di nuovi accordi.