Sono sempre molti i dubbi che sorgono quando si parla di aggiornamento della formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro: con quale frequenza effettuarlo, con quale durata o modalità e così via. Inoltre, spesso ci sono variazioni normative.
Rispondiamo ad alcune delle domande più frequenti sull’argomento.
Si, per tutti i corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro è obbligatorio provvedere all’aggiornamento.
La periodicità dei corsi di aggiornamento varia in base alla normativa di riferimento. Per aiutarti a non perdere di vista nessuna scadenza, puoi fare riferimento alla tabella Slancia aggiornata con tutte le scadenze attuali.
La durata dei corsi di aggiornamento in molti casi è definita dalla normativa: può variare dalle 2 alle 14 ore di corso, a seconda della tipologia.
Quando le ore di formazione non sono indicate chiaramente dalle normativa, è possibile che la durata di uno stesso corso di aggiornamento sia differente a seconda dell’ente che lo eroga. È comunque sempre consigliato verificare che la durata della formazione sia congrua.
Trattandosi di formazione obbligatoria sulla sicurezza, il mancato aggiornamento:
· Nel caso di abilitazioni all’utilizzo delle attrezzature, comporta che il titolare dell’abilitazione non può utilizzare il mezzo fino ad accertato aggiornamento;
· Nel caso delle funzioni, la persona non può esercitare in pieno il suo ruolo (es. firmare documenti ecc).
Si, se previsti dalla normativa di riferimento e secondo le modalità individuate.
La formazione generale per i lavoratori di tutti i settori ATECO è considerato un credito permanente. Pertanto, non è necessario alcun aggiornamento.
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