Dal 01/11/2025 è entrata in vigore la nuova norma CEI 11-27, revisione della precedente edizione 2021.
La norma sostituisce completamente la CEI 11-27:2021-09, che rimane comunque applicabile fino al 29/05/2026.
Campo di Applicazione
La norma CEI 11-27, si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici e a quelle ad essi connesse e alle operazioni vicino ad essi. Si applica ad impianti eserciti a qualunque livello di tensione – dalla bassissima all’alta tensione – e destinati alla produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica sia fissi, che mobili, permanenti o provvisori.
L’indicazione è di fare riferimento alla norma per tutti i lavori in cui sia presente un “rischio elettrico” per le persone, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso.

Norma Cei 11-27:2025: Principali Modifiche
Le principali modifiche rispetto alla precedente edizione della norma (nel 2021) riguardano:
- un adeguamento generale alla CEI EN 50110-1 ed. 2024;
- gli acronimi e le definizioni delle figure professionali coinvolte;
- le definizioni di attività lavorativa, di lavoro, di supervisione;
- le distanze di lavoro;
- nuovi allegati informativi sui “Pericoli degli archi elettrici” (Arc Flash) e “Disposizioni dell’emergenza”.
Formazione Pes E Pav: Cosa Cambia?
Per quanto riguarda la formazione per le figure di PES e PAV (livello 1A e 1B) e per i lavori sotto tensione (livello 2A e 2B), le principali novità della norma CEI 11-27:2025 sono:
- l’estensione dell’obbligo di formazione per tutte le attività lavorative con rischio elettrico, anche in casi di lavori non elettrici in vicinanza;
- l’obbligo di utilizzare modalità di formazione sincrona: per le parti teoriche specifiche del rischio elettrico trattate dalla norma, sono ammessi solo corsi frontali o in videoconferenza sincrona (no e-learning asincroni); le parti pratiche vanno svolte, ovviamente, solo in presenza;
- maggiore dettaglio della normativa sugli argomenti da affrontare durante la formazione teorica, pratica e di aggiornamento;
- l’obbligo di documentazione di tutte le attività formative (sia interne che esterne): attestati di partecipazione, contenuti dei percorsi formativi e svolgimento di parti pratiche devono essere documentate e conservate dal DDL;
- l’obbligo di documentare e conservare la valutazione dei risultati raggiunti;
- nel caso in cui i corsi vengano effettuati da soggetti esterni all’azienda, dovrà essere rilasciato sia un attestato di regolare frequenza, che le valutazioni finali di apprendimento.
Le indicazioni sulla durata dei diversi moduli e sulla periodicità dell’aggiornamento restano sostanzialmente invariate. Ricordiamo che tutto il personale coinvolto in attività con rischio elettrico deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al loro lavoro.
Nessuna attività lavorativa deve essere svolta da lavoratori privi di sufficiente ed adeguata formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

