Martedì 7 aprile è entrata in vigore la prima legge annuale dedicata espressamente alle PMI, le piccole e medie imprese (legge 34 del 2026, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 68 del 23 marzo 2026).
La legge introduce interventi mirati su sicurezza sul lavoro, formazione e smart working, con un duplice obiettivo: semplificare gli adempimenti per le PMI e, allo stesso tempo, rafforzare le tutele dei lavoratori in contesti produttivi sempre più flessibili.
Smart working: obbligo di informativa annuale sui rischi
Tra le novità della legge annuale sulle PMI, alcune riguardano le prestazioni di lavoro in modalità agile (art.11):
“Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.
Il datore di lavoro per la normativa è responsabile della sicurezza anche quando il lavoratore opera da casa o da altri luoghi esterni all’azienda.
Lo strumento centrale per adempiere a questa responsabilità è l’informativa sui rischi.
L’informativa, da fornire almeno una volta all’anno, deve indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro, compreso l’uso dei videoterminali.
Rischio Sanzioni per i Datori di Lavoro
In caso di mancata consegna dell’informativa al lavoratore e al RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, scattano sanzioni per il datore di lavoro: dall’arresto da due a quattro mesi fino ad ammende che possono raggiungere i 7.403,96 euro.

Adeguati subito alla nuova normativa PMI
Per supportare le imprese nell’adempimento degli obblighi introdotti dalla nuova legge, Slancia mette a disposizione una soluzione formativa specifica sullo smart working, utilizzabile anche come informativa annuale per i lavoratori.
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