L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha confermato l’impianto della formazione dei lavoratori previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, introducendo però importanti novità nella progettazione e nell’organizzazione della formazione specifica.
Le ore minime non cambiano, ma cambia il modo in cui i corsi devono essere progettati ed erogati. L’obiettivo del legislatore è chiaro: rendere la formazione sempre più aderente ai rischi realmente presenti nelle aziende e alle mansioni svolte dai lavoratori.
Di seguito rispondiamo alle domande che più frequentemente ci vengono poste dalle aziende.
NO.
La formazione generale mantiene una durata minima di 4 ore e continua a rappresentare un credito formativo permanente. Una volta completata, non dovrà essere ripetuta, salvo particolari casi previsti dalla normativa.
Questa parte del percorso ha lo scopo di fornire ai lavoratori le conoscenze fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, indipendentemente dal settore di appartenenza.
NO.
L’Accordo conferma le durate minime già previste:
– 4 ore per aziende a rischio basso;
– 8 ore per aziende a rischio medio;
– 12 ore per aziende a rischio alto.
La vera novità riguarda però il significato di queste durate.
L’Accordo precisa infatti che si tratta di durate minime, che possono e devono essere incrementate quando i rischi presenti in azienda lo rendono necessario. Nello specifico, se dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) emergono ulteriori esposizioni o situazioni particolarmente complesse, il progetto formativo dovrà essere ampliato, aumentando anche il numero complessivo delle ore.
In altre parole, la formazione specifica diventa un percorso “su misura” e non più un semplice corso standard uguale per tutti.
Significa riunire nella stessa aula lavoratori che condividono caratteristiche operative simili, non soltanto rispetto alla classe di rischio, ma anche considerando:
– il settore di appartenenza;
– le mansioni svolte;
– i rischi ai quali i lavoratori sono effettivamente esposti.
Per esempio: lavoratori che svolgono la stessa mansione, utilizzano attrezzature analoghe, sono esposti agli stessi rischi oppure operano nello stesso contesto organizzativo.
Nella pratica, non è più sufficiente organizzare un corso di “formazione specifica” valido indistintamente per qualsiasi azienda: nel progettare la formazione si dovrà infatti tenere conto dell’organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi.
Questo permette di affrontare casi concreti, procedure realmente applicate in azienda e misure di prevenzione pertinenti, aumentando l’efficacia della formazione.
Sì, ma non in modo indiscriminato.
Le FAQ dell’Accordo (Quesito n. 6) confermano che è possibile organizzare percorsi rivolti ad aziende appartenenti a diversi codici ATECO, purché:
– le attività lavorative siano simili;
– i rischi siano sostanzialmente omogenei;
– il progetto formativo sia coerente con la valutazione dei rischi delle aziende coinvolte.
L’elemento determinante non è il codice ATECO in sé, ma la reale omogeneità dei rischi trattati durante il corso.
L’Accordo introduce una regola molto chiara: il lavoratore deve essere formato prima di iniziare l’attività lavorativa e, soprattutto, prima di essere esposto ai rischi presenti in azienda.
Per le imprese diventa quindi fondamentale pianificare correttamente gli inserimenti del personale, evitando che il neoassunto inizi a lavorare senza aver completato il percorso previsto.
La formazione specifica può essere svolta:
– in presenza;
– in videoconferenza sincrona;
– in e-learning, esclusivamente nei casi previsti dall’Accordo.
Indipendentemente dalla modalità scelta, il percorso deve prevedere una verifica finale dell’apprendimento, elemento oggi espressamente richiesto dalla normativa.
L’approccio più efficace consiste nel considerare la formazione non come un semplice adempimento, ma come un processo progettato sulla realtà aziendale.
Per questo motivo è consigliabile partire da un’analisi dei fabbisogni formativi che metta in relazione:
– il Documento di Valutazione dei Rischi;
– le mansioni presenti;
– i rischi effettivamente esposti;
– le competenze già possedute dai lavoratori;
– gli obblighi introdotti dal nuovo Accordo.
Solo attraverso questa fase preliminare è possibile costruire percorsi conformi alla normativa e realmente efficaci. Per le imprese ciò significa investire maggiormente nella fase di analisi e progettazione, trasformando un obbligo normativo in un’opportunità per migliorare la cultura della sicurezza e l’efficacia della prevenzione.
In conclusione
L’Accordo Stato-Regioni 2025 segna un cambio di prospettiva: la formazione specifica non può più essere standardizzata, ma deve essere progettata in funzione dell’organizzazione aziendale, delle mansioni e dei rischi realmente presenti.
I percorsi formativi progettati da Slancia sono pienamente conformi alle indicazioni dell’ASR 2025 poiché partono tutti dall’analisi dei fabbisogni di ogni singola azienda e per ogni lavoratore.
Vuoi approfondire l’argomento? Leggi anche Analisi Dei Fabbisogni Formativi nel nuovo ASR 2025: guida operativa per le aziende
Se hai dubbi: contattaci!
info@slancia.it
www.slancia.it

