Entro il 31 marzo, i datori di lavoro devono trasmettere all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
RLS: UNA FIGURA OBBLIGATORIA
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria e viene eletta unicamente dai lavoratori.
Il caso più semplice è quello delle piccole aziende in cui i lavoratori procedono all’elezione diretta del loro rappresentante; nel caso di aziende con più di 15 lavoratori, invece, una o più figure (secondo le disposizioni dell’art. 47 comma 7 del D.Lgs. 81/2008) vengono individuate nell’ambito delle rappresentanze sindacali.
Se i lavoratori non esprimono alcuna decisione, all’azienda verrà assegnato un RLS territoriale.
Qualsiasi sia il percorso, dal momento in cui al datore di lavoro viene ufficializzato il nominativo dell’RLS, iniziano per lui gli obblighi che la norma gli pone in capo e derivanti dall’art. 18.
In particolare l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo della persona eletta o designata, esclusivamente in via informatica attraverso la registrazione dell’azienda al sito internet dell’INAIL.

QUANDO È OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE ALL’INAIL?
L’obbligo di invio non ricorre ogni anno, ma scatta esclusivamente se, nel corso dell’anno solare precedente, si sono verificate le seguenti condizioni:
➡️ prima elezione dell’RLS in azienda;
➡️ nuova nomina o designazione a seguito di sostituzione del precedente rappresentante;
➡️ variazioni dei dati relativi a un RLS già comunicato in precedenza.
Se, invece, il nominativo del rappresentante è rimasto invariato rispetto alla comunicazione già presente negli archivi INAIL, l’azienda non è tenuta a effettuare alcun nuovo invio.
La carica di RLS ha normalmente durata triennale.
LE MODALITÀ OPERATIVE DI COMUNICAZIONE
Nella comunicazione vanno inseriti i dati dell’azienda, dell’unità produttiva e del lavoratore eletto, inclusi codice fiscale e data di nomina.
La comunicazione va effettuata per singola unità produttiva.
Se un’azienda ha più sedi con diversi RLS, andranno gestite singole dichiarazioni.
Se, viceversa, non ci sono stati cambiamenti e il nominativo risulta già correttamente registrato presso l’INAIL, non è necessario inviare una nuova comunicazione.
In caso di inadempimento (mancata o incompleta comunicazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da circa 71 a 427 euro.
FORMAZIONE RLS
Ricordiamo inoltre che il Datore di lavoro dovrà garantire al RLS la formazione prevista dalla norma:
- per la prima formazione, un corso della durata minima di 32 ore (per RLST le ore sono 64)
- un aggiornamento annuale della durata di 4 ore per aziende con un numero di lavoratori compresi tra i 15 e i 50, e di 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori e per i RLST.
Il Decreto-Legge 159/2025, ha introdotto cambiamenti sostanziali per la formazione RLS, estendendo l’obbligo di aggiornamento periodico a tutte le aziende, incluse quelle con meno di 15 dipendenti, garantendo maggiore uniformità.
➡️ Scopri tutti i corsi su www.slancia.it/iscrizione-corsi

