Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il tema dei soggetti formatori è tornato centrale.
Una delle domande più frequenti che riceviamo come ente di formazione è: il datore di lavoro può organizzare direttamente i corsi per i propri dipendenti ed emettere gli attestati?
La risposta è: sì, ma solo a determinate condizioni.
I Datori di Lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37 comma 2, del d.lgs.81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti a condizione che venga rispettato quanto previsto dal ASR 59/2025.
In questo caso il Datore di Lavoro riveste il ruolo di Soggetto formatore cui spettano gli adempimenti dell’accordo.
Il Datore di Lavoro può organizzare direttamente la formazione per i propri lavoratori, ma esclusivamente:
– all’interno della propria azienda (non può quindi operare come ente di formazione per terzi);
– nel rispetto integrale dei requisiti organizzativi, didattici e documentali previsti dall’Accordo;
– assicurando tracciabilità, valutazione dell’efficacia della formazione e conservazione della documentazione.
Per poter organizzare corsi e rilasciare attestati validi, il datore di lavoro deve:
– incaricare Docenti qualificati DM 6/3/2013 e secondo i criteri normativi vigenti;
– produrre il registro presenze;
– predisporre le verifiche apprendimento, di valutazione del gradimento e di rilevazione dell’efficacia;
– produrre il verbale delle verifiche finali;
– emettere attestati
– conservare il fascicolo formativo (per almeno 10 anni).
Il Datore di Lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP di cui all’art. 34 d.lgs. 81/2008 può svolgere corsi anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti e solo per la formazione generale, specifica, preposti e dirigenti.
– erogare corsi a lavoratori di altre aziende;
– omettere l’analisi dei fabbisogni, la verifica finale o il registro presenze;
– utilizzare docenti non qualificati.
Quando il datore di lavoro organizza internamente la formazione, si assume la piena responsabilità della correttezza del percorso: l’assenza di adeguata documentazione può renderla non valida in caso di controllo ispettivo.
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