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3 semplici Accorgimenti per capire se un Attestato è Valido

Può capitare che un lavoratore neo assunto presenti attestati di formazione rilasciati da enti che non conosciamo. Capita anche di voler accertare che la formazione certificata dall’attestato sia ancora valida e completa per l’attività o la mansione che il lavoratore andrà a svolgere.

Questi sono solo alcuni dei casi in cui hai bisogno di verificare che l’attestato di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro che hai in mano è conforme alla normativa corrente, mettendoti al riparo da eventuali problematiche in caso di controllo o infortunio.

Di seguito ti suggeriamo tre piccoli accorgimenti che ti aiuteranno a valutare la validità di un attestato:

1. Controlla gli elementi minimi

La prima cosa da sapere è che tutti gli attestati relativi alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro devono presentare degli elementi minimi, definiti dalla normativa vigente:

  • Denominazione del soggetto formatore;
  • Dati anagrafici del corsista;
  • Specifica della tipologia di corso seguito, con indicazione della normativa di riferimento, eventuale settore di riferimento e monte ore frequentato;
  • Periodo di svolgimento del corso;
  • Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può essere anche il docente.
Esempio di attestato

In alcuni attestati, troverai indicato anche un numero di protocollo interno (es. ID attestato) o il codice identificativo del corso frequentato (es. FG.4.03.2015.E1.90).

La mancanza evidente di uno o più punti potrebbe indicare una non conformità dell’attestato rispetto alla normativa vigente.

2. Verifica i dati riportati sull’attestato

Un attestato di formazione è un documento personale con valenza legale. Per questo le informazioni contenute devono essere veritiere e attendibili.

Dall’attestato si deve poter identificare univocamente sia il soggetto formatore che il corsista, i cui dati personali devono essere necessariamente corretti. Se si riscontrano eventuali errori o imprecisioni, è possibile fare richiesta di modifica all’ente erogatore.

A tal proposito, ricordiamo che l’articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 Privacy è inequivocabile: «... 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento». Pertanto, il lavoratore ha sempre diritto di richiedere copia dell’attestato riportante i suoi dati personali al datore di lavoro oppure all’ente che ha rilasciato l’attestato.

3. I riferimenti normativi sono corretti?

È anche opportuno verificare che la normativa di riferimento al corso indicata nell’attestato sia quella corretta al momento del rilascio.

Gli attestati e il fascicolo del corsista vengono conservati dal soggetto formatore per un periodo di 10 anni.

Un attestato, diversi formati

Gli attestati di formazione possono avere formati diversi. La principale distinzione è tra attestato cartaceo ed attestato digitale.

Dal gennaio 2020, Slancia rilascia i suoi attestati in formato digitale e sottoscritti con firma CAdES (.p7m). La firma digitale, utilizzata per sottoscrivere un documento informatico, garantisce, in modo inequivocabile, l’integrità dei dati contenuti e l’autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore.

Eventuali tesserini o patentini non si configurano come attestati, ma possiamo definirli dei “gadget”.

Tutte le abilitazioni alla conduzione di attrezzature fanno necessariamente riferimento a quanto sopra riportato.

Hai ancora dei dubbi? Contattaci!

Ti supporteremo nella valutazione delle tue esigenze formative.

In questo articolo parliamo di: elementi minimi attestato | validità attestato

26 Mag 2021 | Normativa e Obblighi

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