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RLS e Obbligo di Frequenza ai Corsi di Formazione

La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde alla Regione Sardegna in merito ad un quesito riguardante le ore di formazione per il RLS e la percentuale di assenze al corso previsto dal D.Lgs. 81/08.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Il Quesito

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale ha chiesto parere alla Commissione sull’obbligo di frequenza ai corsi di formazione per RLS: le 32 ore previste come durata minima vanno svolte al 100% o, per similitudine ad altri corsi di formazione previsti per altre figure della sicurezza, sono ammesse ore di assenza fino a un massimo del 10%?

La Risposta della Commissione

In questi anni la Commissione interpelli è intervenuta più volte sulla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che, come indicato all’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Gli interpelli pubblicati hanno risposto, ad esempio, a specifici quesiti sulla nomina, revoca e durata in carica degli RLS o sulla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali o, più recentemente, su alcuni diritti dell’RLS.

In risposta al quesito è stato pubblicato il 12 giugno 2023 il nuovo Interpello n. 3/2023, approvato dalla Commissione e avente per oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023”.

In definitiva la Commissione Interpelli, nel rispondere al quesito della Regione Sardegna, ritiene che “l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale”.

Di seguito il testo integrale:

Formazione RLS: Quali Sono i Contenuti?

I contenuti minimi previsti per la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si trova nella prima parte del comma 11:

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  1. principi giuridici comunitari e nazionali;
  2. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  3. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  4. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  5. valutazione dei rischi;
  6. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  7. aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  8. nozioni di tecnica della comunicazione.

Il comma 11 stabilisce inoltre che 12 ore su 32 dovranno essere dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alla conseguenti misure di prevenzione e protezione. Al termine del percorso formativo è prevista una verifica di apprendimento.

L’Obbligatorietà dell’Aggiornamento

Ricordiamo che gli RLS sono soggetti ad obbligo di aggiornamento della formazione annuale.

In base al numero di dipendenti presenti in azienda (più di 50 o meno di 50), si individuano il numero minimo di ore da frequentare:

  • 4 ore per aziende con meno di 50 dipendenti;
  • 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti.

Conclusione

In conclusione, la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un elemento fondamentale per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La recente risposta della Commissione Interpelli chiarisce ulteriormente l’importanza di rispettare la durata minima di 32 ore dei corsi di formazione per RLS, senza assenze.

Questo rafforza l’importanza del ruolo dell’RLS e sottolinea l’attenzione che le aziende devono prestare alla formazione adeguata e completa di queste figure chiave.

Continueremo a monitorare e a fornire aggiornamenti su eventuali nuove indicazioni o modifiche in questo ambito. Ricordiamo che la sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa e la formazione adeguata è un passo fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

28 Nov 2023 | Corsi Slancia

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